Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCEDIMENTO PER REPRESSIONE DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE IL GIUDICE PUO' ASSUMERE INFORMAZIONI ANCHE FUORI UDIENZA, DOPO LA COMPARIZIONE DELLE PARTI - A termini dell'art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13780 del 23 giugno 2011, Pres. Foglia, Rel.Curzio).

L'art. 28 St. Lav, in materia di repressione dei comportamenti antisindacali, prevede che il Giudice, una volta depositato il ricorso, "nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al precedente comma, ordina al datore di lavoro ...". L'istruttoria consiste, pertanto, nella convocazione delle parti e nella assunzione di sommarie informazioni. E' una regolamentazione connotata dalla massima informalità, all'interno di un contesto di estrema rapidità. Questa configurazione peculiare del potere istruttorio nella fase sommaria della procedura consente al giudice di acquisire informazioni, anche dopo l'audizione delle parti, nel modo più informale. In un ambito così caratterizzato, il giudice può considerare, ai fini della emissione del decreto, un documento depositato in cancelleria dopo l'audizione delle parti al fine di comprovare la fondatezza di una affermazione fatta in tale sede. Il contraddittorio, sicuramente compresso nella prima fase, trova piena garanzia nella fase di opposizione, che completerà, se l'altra parte lo vorrà, il giudizio di primo grado.


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