Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE PER ACCERTATA INIDONEITA' FISICA ALLE MANSIONI E' ILLEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVA L'IMPOSSIBILITA' DI ADIBIRLO AD ALTRI COMPITI - Il lavoratore ha solo l'onere di allegare l'esistenza di altre possibilità di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 14872 del 6 luglio 2011, Pres. De Renzis, Rel. Morcavallo).

Claudio M., dipendente della S.p.A. Arcese Trasporti con mansioni di autista addetto a trasporti internazionali, è stato licenziato con motivazione riferita a sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, accertata con visita medica presso una struttura pubblica. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda. In grado di appello, la Corte di Torino ha invece annullato il licenziamento rilevando che l'effettuazione della visita medica, che aveva accertato la inidoneità, presso una struttura pubblica, non impediva l'impugnazione giudiziale; a prescindere, peraltro, dalla sussistenza, o meno, della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, la società non aveva assolto all'onere di provare la impossibilità di reimpiego; d'altra parte, era risultato nel corso del giudizio che presso la Arcese Trasporti venivano impiegati numerosi dipendenti con funzioni diverse da quelle di autista. L'azienda, ricorrendo in Cassazione, ha censurato la decisione della Corte di Torino per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14872 del 6 luglio 2011, Pres. De Renzis, Rel. Morcavallo) ha rigettato il ricorso. In caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo organizzativo - ha reiterato la Corte - il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di reimpiego in altre mansioni (cfr. da ultimo, Cass. n. 2232 del 2011), mentre al lavoratore non può addossarsi altro onere che quello di allegazione della nuova possibilità di lavoro, dovendosi, appunto, tener conto dei concreti aspetti della vicenda e delle allegazioni del lavoratore attore in giudizio (cfr. Cass. n. 15500 del 2009); e' invece inammissibile la configurazione di oneri ulteriori, come l'indicazione degli specifici posti disponibili, che presupporrebbe la necessaria conoscenza dei complessi assetti aziendali e renderebbe difficoltosa l'allegazione in giudizio riguardo alla possibilità di essere occupato in mansioni diverse da quelle originarie, divenute incompatibili con le condizioni fisiche del prestatore. Nella specie, d'altra parte - ha rilevato la Corte - non risulta che la datrice di lavoro abbia contestato le modalità dell'allegazione, risultando, invece, dalla decisione impugnata, l'assoluta genericità delle deduzioni e delle articolazioni istruttorie di parte datoriale riguardo alla questione del reimpiego; infine, l'accertamento della Corte di merito, in ordine alla effettiva possibilità di diversa occupazione del dipendente, è preciso, specifico e puntuale, essendo emersa, in particolare, la disponibilità in azienda di un gran numero di posti non comportanti mansioni di autista.


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