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Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO IL CONTRASTO INSANABILE FRA IL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA E LA MOTIVAZIONE DA' LUOGO ALLA NULLITA' DELLA SENTENZA - In base all'art. 156 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15172 dell'11 luglio 2011, Pres. Vidiri, Rel. Zappia).
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Nel rito del lavoro il contrasto insanabile fra dispositivo, letto all'udienza, e motivazione dà luogo a nullità della sentenza (a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.) che si converte in motivo di gravame (ai sensi dell'art. 161 c.p.c.) non essendo in tal caso applicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo (art. 287 ss. c.p.c), né potendosi far ricorso all'integrazione del dispositivo con la motivazione. In difetto d'impugnazione, prevale il dispositivo, in quanto questo, mediante la pubblicazione con la lettura in udienza (art. 420 c.p.c), cristallizza stabilmente il decisum, precludendone qualsiasi ripensamento successivo da parte dello stesso giudice.
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