Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

GLI ENTI SPORTIVI SONO TENUTI A TUTELARE LA SALUTE DEGLI ATLETI E RISPONDONO DELL'OPERATO DEI PROPRI MEDICI - Si applica il decreto del 18 febbraio 1982 (Cassazione Sezione Lavoro n. 15394 del 13 luglio 2011, Pres. Morelli, Rel. Spagna Musso).

Gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli per la loro integrità psicofisica, e ne rispondono in relazione all'operato dei propri medici e del personale. Sono applicabili le norme di cui al decreto 18.2.1982 in tema di "tutela sanitaria dell'attività sportiva  agonistica" con particolare riferimento all'art. 1, ove è previsto che "ai fini della tutela della salute coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono", e all' art. 3 che statuisce che "ai fini del riconoscimento dell' idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati nelle sopra citate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dell'interessato".


© 2007 www.legge-e-giustizia.it