|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
IL MUTAMENTO DI MANSIONI E' LEGITTIMO SE DISPOSTO IN BASE A UN'ESCLUSIVA SCELTA DEL LAVORATORE - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17095 dell'8 agosto 2011, Pres. Foglia, Rel. Balestrieri).
|
Le limitazioni dello jus variandi introdotte dall'art. 2103 cod. civ., nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, sono dirette ad incidere su quei provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedono il mutamento di mansioni o il trasferimento non sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive e mirano ad impedire che il cambiamento di mansioni od il trasferimento siano disposti contro la volontà del lavoratore ed in suo danno; dette limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - il mutamento di mansioni od il trasferimento siano stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad un'esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro, che l'abbia invece subita.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|