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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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LA PRESCRIZIONE PUO' ESSERE INTERROTTA ANCHE FORMULANDO UN'ESPRESSA RISERVA DI FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO - In base all'art. 2943 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18773 del 14 settembre 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Tricomi).
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Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. è necessario che lo stesso contenga l'esplicazione di una precisa pretesa e l'intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto nei confronti del destinatario, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici. Ove un lavoratore, nel ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del licenziamento, formuli la riserva di far valere, in separato giudizio, il diritto a differenze di retribuzione, tale riserva può essere ritenuta atto interruttivo della prescrizione.
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