Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI PAGAMENTO DI DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE PER CREDITI IN PRECEDENZA MATURATI IL DATORE DI LAVORO NON PUO' EFFETTUARE RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE - Deve corrispondere l'importo lordo (Cassazione Sezione Terza Sezione Civile n. 19790 del 28 settembre 2011, Pres. Petti, Rel. De Stefano).

Loretta C. ha ottenuto la condanna del suo ex datore di lavoro Vincenzo D. al pagamento di differenze di retribuzione per il lavoro in precedenza svolto per alcuni anni. In forza della sentenza ella ha promosso un procedimento esecutivo chiedendo il pagamento dell'importo lordo liquidato dal giudice del lavoro. Vincenzo D. ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che dall'importo richiesto dovevano essere dedotte le ritenute previdenziali e fiscali. Il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione, escludendo la debenza degli importi relativi alle ritenute fiscali e previdenziali. Loretta C. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per violazione di legge.

La Suprema Corte (Terza Sezione Civile n. 19790 del 28 settembre 2011, Pres. Petti, Rel. De Stefano) ha accolto il ricorso, affermando che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali: effettivamente - ha osservato la Corte - in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi previdenziali nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore; infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto al caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili. Analogamente - ha aggiunto la Corte - quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire; del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto; ne consegue che, allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.


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