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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE INIZIA A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI LA PARTE LESA VIENE A CONOSCENZA DELL'ILLECITO - In base all'art. 2947 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20609 del 7 ottobre 2011, Pres. Amatucci, Rel. Giancalone).
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L'art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 cod. civ., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nell'ipotesi, a mezzo di corrispondenza epistolare) inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (Cass. 9 agosto 2001 n. 10980; Cass. 10 marzo 1993 n. 2491). Con la conseguenza che, per l'individuazione del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della lesione dell'onore e del relativo discredito della reputazione (non essendo sufficiente la "percepibilità oggettiva" di detta lesione).
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