Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LE DICHIARAZIONI RESE DA UN PARLAMENTARE FUORI DALLE CAMERE NON POSSONO ESSERE PERSEGUITE SE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - In base all'art. 68 Cost. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20285 del 4 ottobre 2011, Pres. Petti, Rel. Filadoro).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede del Parlamento sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento (in tal senso Corte Cost. 15.11.2004 n. 347).

L'art. 68 Cost., comma 1, stabilisce che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Tale disciplina, sostanzialmente, è rimasta immutata dopo la L. 20 giugno 2003, n. 140, contenente, fra l'altro, disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 (Corte Cost.
24.1.2005 n. 28) . La legge del 2003 non ha modificato sostanzialmente le disposizioni della Carta Costituzionale. Essa infatti, all' art. 3, stabilisce che l'art. 68 Cost., comma 1, si applica, in ogni caso, per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

In altri termini, la norma, pur ampliando il concetto di espressione del voto garantito, non ha mutato il principio del legame funzionale, necessario per la configurazione della  giustificazione contenuta nel  testo costituzionale, fra le opinioni espresse o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari.

In tal modo, per l'attività del parlamentare che si svolga fuori delle sedi istituzionali, continua a rilevare il cosiddetto nesso funzionale, tra l'attività e la funzione protetta, il quale è il solo che consente di distinguere le opinioni del parlamentare, riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare.


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