Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA NOTIFICA DI UN ATTO GIUDIZIARIO A UNA SOCIETA' PUO' ESSERE RITENUTA VALIDA SE RICEVUTA DA UNA PERSONA PRESENTE NELLA SEDE - Anche se non dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 19915 del 29 settembre 2011, Pres. Foglia, Rel. Tricomi).

In tema di notificazione di atti giudiziari, l'efficacia probatoria privilegiata che l'art. 2700 cod. civ. riconosce all'atto pubblico non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto circa le proprie qualità o le proprie condizioni personali, quando queste non siano frutto di indagini o di accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario. Tuttavia, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ex art. 46, secondo comma, cod. civ., è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.

È sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

La ricezione di copia dell'atto da notificare da parte di persona qualificatasi come "dipendente" della società fa presumere, fino a prova contraria, che tale soggetto rivesta la qualità indicata nella relazione, essendo sufficiente - ai fini della regolarità della notifica - che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto, il quale, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa (dipendente), può risultare, come si è detto, anche dall'incarico eventualmente provvisorio o precario, di ricevere gli atti.

La prova della insussistenza di un rapporto siffatto deve essere, poi, fornita dalla società destinataria della notifica ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto dì lavoro subordinato o di collaborazione tra consegnatario e società o ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.


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