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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA RINUNCIA ALL'APPELLO DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - Senza necessità di accettazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 20191 del 3 ottobre 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. Filabozzi).
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La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei potere-dovere del Giudice di pronunziare. La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). Accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o ai giudizio è compito del Giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione.
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