Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LA MERA INERZIA DEL LAVORATORE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO AL CONTRATTO NON E' ELEMENTO SUFFICIENTE A CONFIGURARE UNA VOLONTA' DI RISOLUZIONE CONSENSUALE - In base all'art. 1372 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18068 del 2 settembre 2011, Pres. Battimiello, Rel. Ianniello).

E' suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all'art. 1372,  primo comma, cod. civ. il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell'anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione. In proposito, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso. Il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al Giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione. E' adeguatamente motivata la decisione del Giudice di merito che ha escluso che la mera inerzia del lavoratore non possa essere interpretata da sola come fatto estintivo del rapporto.


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