Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE GARANZIE PREVISTE DALL'ART. 7 ST. LAV. SI APPLICANO A TUTTI I LICENZIAMENTI PER MANCANZE - Diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 23417 del 10 novembre 2011, Pres. Vidiri, Rel. Bandini).

Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare, e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore del secondo e terzo comma dell'art. 7 St. Lav., circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa, nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo art. 7, circa l'onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni. Tale orientamento, seguito nel tempo da numerosissime pronunce conformi con la puntualizzazione che l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 trova applicazione non soltanto quando il licenziamento disciplinare sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva e trovi fondamento nel cosiddetto codice disciplinare, ma anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri accessori, complementari e strumentali al compimento della prestazione principale, tra i quali quelli nascenti dagli obblighi di fedeltà e diligenza deve considerarsi ormai assolutamente consolidato e ad esso si è conformata anche la sentenza impugnata.


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