Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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L'INOSSERVANZA DA PARTE DEL RISPARMIATORE DELLA NORME REGOLAMENTARI DELLA CONSOB NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DEL PROMOTORE FINANZIARIO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA - Né comporta una riduzione del risarcimento (Cassazione Sezione Terza Civile n. 24004 del 16 novembre 2011, Pres. Trifone, Rel. Carleo).

 Le disposizioni regolamentari della Consob in ordine alle regole che i promotori devono osservare nel riceversi somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighi di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge, espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore. Né il fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal cliente può mutare la funzione di quelle regole e trasformarle, da obbligo di comportamento del promotore in un onere di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolva in un addebito di colpa concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall'altrui atto illecito. Ed invero, ove si ammettesse la possibilità per l'intermediario di scaricare in tutto o in parte sull'investitore il rischio della violazione di regole di comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe evidentemente per vanificare lo scopo della normativa che mira invece proprio a responsabilizzare l'intermediario per siffatti comportamenti del promotore. La mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ..


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