Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL RISARCIMENTO DOVUTO AL LICENZIATO NON PUO' ESSERE LIMITATO PER UN PRESUNTO SUO CONCORSO COLPOSO NELLA PRODUZIONE DEL DANNO - In mancanza di una specifica eccezione (Cassazione Sezione Lavoro n. 24500 del 21 novembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Manna).

Con sentenza depositata nel gennaio del 2002 il Tribunale di Roma, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a Massimo S. con lettera 22.5.81 dalla Banca Nazionale del Lavoro - BNL S.p.A.,  ha condannato l'istituto di credito a pagare a titolo risarcitorio al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla cessazione del rapporto per raggiunti limiti d'età (in totale circa 13 anni), risarcimento che poi la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'aprile 2009, ha ridotto a cinque annualità di retribuzione, considerato il periodo di tempo che sarebbe stato ragionevolmente necessario al licenziato, vistane l'età non più giovane, per reperire altra occupazione.

L'erede del lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge, nella parte in cui ha limitato l'importo del risarcimento. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24500 nel 21 novembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Manna)   ha accolto il ricorso. Secondo la consolidata applicazione giurisprudenziale dell'art. 18 St. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 108/90 - ha osservato la Corte - al lavoratore illegittimamente licenziato spettano a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella di reintegra (o di cessazione del rapporto per sopraggiunti limiti d'età); in tanto detto risarcimento può essere ridotto in quanto risulti, ex art. 1227 c.c., un aliunde perceptum oppure emerga un concorso colposo del lavoratore nell'aggravamento del danno medesimo. In questo caso - ha rilevato la Cassazione - la Corte territoriale ha ipotizzato che nel giro di cinque anni il lavoratore avrebbe ben potuto trovare una nuova occupazione, vista la sua età non più giovane; in tal modo, in sostanza, l'impugnata pronuncia implicitamente suppone un concorso colposo del lavoratore nell'aggravamento del danno, concorso che sarebbe consistito nel non aver egli trovato, pur avendone il tempo, una nuova attività lavorativa. Tale affermazione - ha affermato la Corte - oltre che lesiva dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici d'appello rilevato d'ufficio quella che, in realtà, è un'eccezione in senso stretto, appare altresì manifestamente illogica in quanto proprio l'ormai avanzata età del Samaritani gli avrebbe reso assai problematico il reperire una nuova occupazione.


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