Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE DA DEQUALIFICAZIONE - Patrimoniale e non (Cassazione Sezione Lavoro n. 25799 del 2 dicembre 2011, Pres. Vidiri, Rel. Arienzo).

Il risarcimento del danno da dequalificazione professionale (cosiddetto danno professionale) può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. È compito, poi, del giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità -accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa. In tali casi il giudice del merito può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.


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