Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IN MATERIA DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE NAZIONALE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO DEVE APPLICARSI LA DISCIPLINA COMUNITARIA - Che prevale sulla normativa interna (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 25761 del 2 dicembre 2011, Pres. Rovelli, Rel. Massera).

In materia di giurisdizione nelle controversie di lavoro deve applicarsi il regolamento comunitario del Consiglio n. 44 del 2001 in data 22 dicembre 2000 la cui disciplina prevale sulla normativa interna. Infatti i regolamenti comunitari sono fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all'esame del giudicante risulta attratta, "ratione materiae", nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l'adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato ai controllo del giudice. Nella sezione V, che disciplina la competenza in materia di contratti individuali di lavoro, il Regolamento comunitario n. 44 del 2001 prevede testualmente:

- art. 19. Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto;

- art. 21. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione. Sussiste pertanto la facoltà di scegliere, indifferentemente, il foro locale contrattuale o quello del convenuto.


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