Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA NULLITA' DELLA PATTUIZIONE DI TEMPO PARZIALE NON INVALIDA L'INTERO CONTRATTO DI LAVORO - In base all'art. 1419 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 24476 del 21 novembre 2011, Pres. Roselli, Rel. Berrino).

La nullità della pattuizione di prestazione lavorativa a tempo parziale, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte con la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2005, non  implica, ai sensi dell'art. 1419, comma primo, cod. civ., l'invalidità dell'intero contratto di lavoro - a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità - e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno. Il medesimo giudice delle leggi ha aggiunto che è possibile un'interpretazione costituzionale orientata, già indicata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 210 del 1992, secondo la quale la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro "non è comunque idonea a travolgere integralmente in contratto, ma ne determina la cd. conversione in un "normale contratto di lavoro", o meglio determina "la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale". A tale risultato, secondo il giudice delle leggi, può pervenirsi facendosi ricorso alla disciplina ordinaria della nullità parziale (art. 1419 cod. civ., comma 1), che esprime un'esigenza di carattere generale di tendenziale conservazione del contratto, ove il vizio di forma sia circoscrivibile ad una o più clausole (come quella che prevede l'orario di lavoro ridotto) e sempre che la clausola nulla non risulti avere carattere essenziale per entrambe le parti del rapporto, nel senso che, in particolare, anche il lavoratore, il quale di regola aspira ad un impiego a tempo pieno, non avrebbe stipulato il contratto se non con la clausola della riduzione di orario.


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