Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DEL DISABILE NELL'AVVIAMENTO AL LAVORO - In base alla legge n. 68 del 1999 (Cassazione Sezione Lavoro n. 25048 del 28 novembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Balestrieri).

La L. 12 marzo 1999, n. 68, in materia di avviamento al lavoro degli invalidi, determina nella tutela dei lavoratori un passaggio da un sistema che in qualche misura risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse. Proprio in tale ottica la "ratio" dell'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica dei lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - è volta a consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa e che, nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità.

In tale sistema il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore avviato con qualifica diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999. E' quindi evidente che anche nella disciplina contenuta nella L. n. 68 del 1999, resta presupposto indefettibile per l'insorgenza dell'obbligo di assunzione non solo il provvedimento di avviamento, ma anche la richiesta specifica di assunzione di cui all'art. 9 legge citata.


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