Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUATO PER LA PIU' ECONOMICA GESTIONE DELL'IMPRESA COSTITUISCE UN GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - In base all'art. 41 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 24501 del 21 novembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Manna).

Nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva rientra anche l'ipotesi del riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, senza che sia necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite.

Si tratta di una scelta che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 co. 1° Cost., sicché non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato. Nondimeno spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, nel senso che ne risulti l'effettività e la non pretestuosità .

In altre parole, il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta.


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