Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ANCHE L'ABITAZIONE DEL LAVORATORE PUO' ESSERE RITENUTA DIPENDENZA AZIENDALE - Ai fini della individuazione del giudice competente per territorio (Cassazione Sezione Lavoro n. 24717 del 23 novembre 2011, Pres. Vidiri, Rel. Curzio).

Paola T. dipendente della Merk Sharp & Dohme Italia S.p.A., con sede n Roma, ha svolto la sua attività lavorativa nel Triveneto come "area manager", incaricata di coordinare l'informazione scientifica del farmaco, operando nella sua abitazione di Venezia e utilizzando materiale aziendale ivi collocato (computer, stampante con linea adsl). Cessato il rapporto, ella ha promosso una causa di lavoro nei confronti dell'azienda davanti al Tribunale di Venezia. La società ha eccepito l'incompetenza per territorio facendo presente che la sua sede era a Roma, ove era sorto il rapporto di lavoro e che essa non aveva nessuna dipendenza a Venezia. Il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione ed ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione per regolamento di competenza sostenendo che la sua abitazione doveva ritenersi una dipendenza aziendale e che pertanto l'azione poteva essere proposta davanti al Tribunale di Venezia.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24717 del 23 novembre 2011, Pres. Vidiri, Rel. Curzio) ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia. L'art. 413, primo comma, c.p.c. - ha osservato la Corte - individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore. Il problema interpretativo nel caso in esame è quello di stabilire cosa debba intendersi per dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore. Di tale espressione - ha affermato la Corte - è necessario dare una interpretazione estensiva per almeno due ragioni. In primo luogo, perché ormai da tempo l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l'azienda agricola, la fabbrica, l'ufficio, ecc.) e vengono svolti con l'ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a casa propria e solo con un 'personal computer' e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente. L'interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di tale evoluzione.

La seconda ragione attiene alla 'ratio' dell'art. 413 c.p.c.. Il legislatore del 1973 ha concepito le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l'accesso alla giustizia del lavoro. Ha sicuramente usato come bussola il principio costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il particolare rispetto dovuto al lavoro, quale si evince da numerose norme della Costituzione, a cominciare dall'art. 1 e dall'art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a "promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto''.

In tale ottica - rilevato la Corte - il legislatore ha operato due scelte di fondo. In primo luogo, quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere. In secondo luogo, quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di lavoro. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso promuovere e seguire il giudizio (è superfluo sottolineare quanto sia più difficile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal luogo di vita). Ma vi è anche un interesse generale dell'ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia, che nelle cause di lavoro è il luogo dell'attività lavorativa (si pensi alle difficoltà che riguardano lo spostamento dei testimoni, in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch'essi tendenzialmente dimoranti nella medesima zona; alla eventualità di ispezioni dei luoghi da parte del giudice; ad eventuali attività di ausiliari del giudice). Per queste ragioni l'espressione "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa.


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