Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IN CASO DI MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, FRA GLI EREDI SI DETERMINA UNA SITUAZIONE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - Per ragioni di ordine processuale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 25706 del 1 dicembre 2011, Pres. e Rel. Felicetti).

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che nelle successive fasi di gravame, ove questo non sia stato proposto nei confronti di tutti gli eredi, va ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.

L'incidenza del processo sulla formazione dell'asse ereditario dà ragione dell'inscindibilità del rapporto processuale e della legittimazione necessariamente collettiva degli eredi per tutto il processo, sia nel lato attivo che in quello passivo, stante la giuridica necessità che il processo si concluda con un unico e identico giudicato nei loro confronti. Ne consegue che tutti gli eredi continuano ad essere unitariamente titolari per tutto il processo dell'unico e inscindibile rapporto processuale nel quale siano succeduti, quale che sia la natura delle situazioni sostanziali che ne formino oggetto.

Deve pertanto essere affermato il principio che, promossa impugnazione da parte di un erede della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, non solo la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri, ma una volta integrato il contraddittorio anche ove essi rimangano contumaci, stante la unitarietà e inscindibilità della loro legittimazione, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi.


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