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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLE SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE DEVE RICONDURSI A CAUSE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEI DOVERI D'UFFICIO - A termini dell'art. 20 D.P.R. n. 335/90 (Cassazione Sezione Prima Civile n. 25379 del 30 novembre 2011, Pres. Vidiri, Rel. Arienzo).
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A termini dell'art. 20 D.P.R. n. 335/90 il pubblico dipendente ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa in giudizio ove sia sottoposto a processo per "fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio". Un'interpretazione basata sul chiaro tenore letterale della norma induce ad escludere dal suo ambito applicativo tutte quelle condotte che fuoriescono dallo istituzionale svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione e conseguentemente dalla funzione di sola tutela degli interessi della pubblica amministrazione. Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina in esame a condotte capaci di coinvolgere direttamente o indirettamente interessi o relazioni personali del pubblico dipendente, per avere ad oggetto fatti o atti messi in essere dallo stesso quale cittadino e nella vita di tutti i giorni, che siano astrattamente capaci di confliggere con l'interesse pubblico o in qualche misura di offuscarlo con il perseguimento di qualche vantaggio personale, anche se tutto ciò finisca per non assumere alcuna rilevanza a livello penale o anche disciplinare. A tale conclusione induce anche la ratio sottesa alla norma in argomento, che, come è stato puntualmente osservato, è quella di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza. In sostanza, il fatto o l'oggetto del giudizio deve essere compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta. Pertanto l'assunzione da parte dell'Amministrazione delle spese per il patrocinio legale del dipendente, ovvero il loro rimborso, deve pur sempre ricondursi a cause connesse all'espletamento dei doveri d'ufficio, nel senso che le condizioni da valutare per assumere l'onere del rimborso delle spese legali sono in ogni caso legate all'accertamento di presupposti di fatto quali la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente e la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.
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