Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PUBBLICO IMPIEGATO CHE SUBISCA UN GRAVE DEPAUPERAMENTO DELLE MANSIONI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E MORALE - Inadempimento contrattuale (Cassazione Sezione Lavoro n. 29235 del 28 dicembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Berrino).

Umberto A. e Nicola G. dipendenti del Ministero del Lavoro, muniti di apposita abilitazione per le ispezioni presso le cooperative, hanno svolto per alcuni anni incarichi ispettivi in tale settore, nell'esercizio di funzioni di vigilanza. In seguito a contrasti insorti con i loro superiori in occasione di un'indagine, i due funzionari sono stati privati delle mansioni ispettive. Essi hanno chiesto al Tribunale di Siena la condanna del Ministero al risarcimento del danno sostenendo di avere subito un illegittimo demansionamento, loro inflitto quale anomala sanzione disciplinare al di fuori di qualsiasi procedura garantista. Il Tribunale ha condannato l'amministrazione al risarcimento del danno professionale riconoscendo a Umberto A. gli importi di euro 16.000 e di euro 7.500 rispettivamente per danno patrimoniale e morale e a Nicola G., per gli stessi titoli, la somma di euro 20.000 e di euro 10.000. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Firenze che, tra l'altro, ha rilevato, dalla corrispondenza d'ufficio acquisita, l'intento di sanzionare impropriamente la condotta dei due funzionari ed ha constatato il grave depauperamento subito delle loro mansioni, nonché la mancanza di prove dell'assegnazione di altre mansioni equivalenti in sostituzione di quelle ispettive. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Firenze per vizi di motivazione e violazione di legge ed affermando, tra l'altro, il potere dell'Amministrazione di conferire discrezionalmente gli incarichi ispettivi.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 29235 del 28 dicembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Berrino) ha rigettato il ricorso. Nel caso in esame - ha osservato la Corte - non è in discussione il potere di conferimento degli incarichi ispettivi, bensì il danno scaturito dal fatto indiscusso che entrambi i lavoratori, ispettori di vecchia data e muniti di apposita abilitazione per le ispezioni presso le cooperative, al punto da averne svolte ben quarantotto nell'ultimo anno, non si erano più visti assegnare alcun incarico di tal genere nel corso dell'anno successivo alla vicenda ispettiva dalla quale era sorto un contrasto tra essi e la stessa amministrazione datrice di lavoro. Quindi, l'oggetto dell'indagine non era rappresentato dalla verifica del potere dell'amministrazione di conferire o meno i suddetti incarichi ispettivi, bensì dalla valutazione del lamentato danno alla professionalità ed all'immagine in conseguenza del protratto ed ingiustificato mancato affidamento da lungo tempo di ogni incarico ispettivo a dipendenti che avevano fino ad allora sempre svolto quelle mansioni. Per quanto attiene alla prova del demansionamento - ha affermato la Corte - occorre partire dalla considerazione che l'illegittima modificazione delle mansioni, attuata attraverso la sottrazione ingiustificata delle qualificanti funzioni ispettive, costantemente praticate in precedenza dagli  odierni intimati presso le cooperative sulla base della relativa abilitazione professionale, sottrazione da essi invocata a sostegno della domanda risarcitoria per la lamentata dequalificazione professionale, rappresenta senza dubbio una forma di inadempimento contrattuale, la cui allegazione fu eseguita dai lavoratori ed il cui riscontro probatorio maturò all'esito della disamina della corrispondenza epistolare intercorsa tra gli enti appellanti, così come richiamata in sentenza. Orbene - ha aggiunto la Corte - a fronte dell'assolvimento, da parte dei ricorrenti, degli oneri di allegazione e di prova su essi incombenti per la dimostrazione dell'inadempimento datoriale, quale fonte del lamentato danno, spettava alla parte convenuta allegare e dimostrare il fatto impeditivo del sorgere del denunziato inadempimento, vale a dire l'assegnazione dei suddetti dipendenti a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, mentre dalla sentenza d'appello si ricava che tali oneri non furono assolti dall'amministrazione convenuta, per cui tale motivazione è da ritenere esente dalle critiche che le sono state mosse al riguardo con l'attuale motivo di doglianza; la vera questione da risolvere non era tanto quella del semplice raffronto tra mansioni asseritamente equivalenti, bensì quella scaturente dalla prospettazione della domanda, vale a dire la verifica della sussistenza o meno del danno lamentato per l'effettivo depauperamento delle mansioni ispettive fino ad allora esercitate dagli odierni intimati.


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