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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL POTERE DISCIPLINARE NON PUO' ESSERE ESERCITATO DUE VOLTE PER LA STESSA INFRAZIONE - Essendosi verificata la sua consumazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 1062 del 25 gennaio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Arienzo).
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Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio.
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