Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE E' PRECLUSA LA PROSPETTAZIONE DI NUOVE QUESTIONI DI DIRITTO - O di nuovi temi di contestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 1393 del 31 gennaio 2012, Pres. Amoroso, Rel. Nobile).

Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nei giudizio di appello (v. Cass. 16-8-2004 n. 15950, Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812. Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi ai giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.


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