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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA HA DIRITTO DI FRUIRE DELLE FERIE PER INTERROMPERE IL PERIODO DI COMPORTO ED EVITARE IL LICENZIAMENTO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 12031 del 26 ottobre 1999, Pres. Mileo, Rel. Figurelli).
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A seguito della sentenza n. 616 del 1987, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso, deve ritenersi introdotto nell’ordinamento giuridico il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro e cioè della possibilità di mutamento del titolo dell’assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presupponga una diversa giustificazione; principio che, in difetto di una disciplina legislativa di dettaglio, opera in tutte le sue implicazioni e con riferimento ai reciproci rapporti fra tutte le varie ipotesi di sospensione dell’obbligo lavorativo.
Ne consegue che anche il periodo di comporto, ai fini dell’art. 2110 c.c., diviene suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del dipendente di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso. In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l’atto di recesso è nullo per violazione di norma imperativa, di cui all’art. 2110 c.c., che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore, e non già temporaneamente inefficace, con differimento dei relativi effetti al momento della scadenza suddetta; il superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi del citato art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, perciò, esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest’atto, ove di esso costituisca il solo motivo.
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