Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE IL GIUDICE SI LIMITA A CONSTATARE CHE LA MOTIVAZIONE RISPONDA ALLA REALTA' DEI FATTI - Senza ingerirsi nelle scelte imprenditoriali (Cassazione Sezione Lavoro n. 755 del 19 gennaio 2012, Pres. Roselli, Rel. Curzio).

Simona D. dipendente della s.r.l. Sannio Post è stata licenziata con motivazione riferita alla "impossibilità sopravvenuta da diversi mesi a sostenere i notevoli costi di gestione dell'appalto a cui deve far fronte la società con la sua presenza in servizio." La lavoratrice ha impugnato il licenziamento, contestandone la motivazione. Il Tribunale di Torino, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha annullato il licenziamento, osservando che l'azienda non aveva provato la cessazione del servizio cui Simona D. era addetta né l'impossibilità di impiegarla in altro posto e che era pacifica l'avvenuta immediata sostituzione della licenziata con altro lavoratore legato da contratto di co.co.pro..

In grado di appello la Corte di Torino ha confermato la decisione del Tribunale, affermando che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non sussiste in assenza di comprovate ragioni attinenti alla riorganizzazione dell'attività lavorativa perché: "è pacificamente emerso all'esito della compiuta istruzione (testi M. e P.) e dalla documentazione prodotta (cfr. libro matricola relativo alla sede operativa di Alessandria), sia che le riduzioni di orario conseguenti alle variazioni effettuate da Poste furono modeste e tali da non comportare la sostanziale diminuzione del lavoro e la soppressione dell'utilizzo di uno dei sei furgoni impiegati dall'appaltatrice Sannio, sia che la D. venne sostituita attraverso l'impiego del sig. M. assunto come co.co.pro. dall'appellante una settimana prima del licenziamento intimato all'appellata.".

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte torinese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 755 del 19 gennaio 2012, Pres. Roselli, Rel. Curzio), ha rigettato il ricorso. I giudici del merito - ha osservato la Corte - hanno ritenuto provato che vi era stata solo una 'modesta' riduzione di lavoro appaltato da Poste italiane spa, sicuramente non idonea a giustificare la soppressione del posto di lavoro della sig.ra D.

Tale riduzione non aveva comportato il venir meno della necessità del contemporaneo utilizzo dei sei furgoni impiegati dalla società e quindi dell'attività della sig.ra D., che del resto non era stata soppressa, perché il suo posto era stato preso da un collaboratore assunto con contratto di lavoro a progetto.

La stessa società ricorrente - ha osservato la Corte - non contesta tale assunto perché in più punti del ricorso ed, in particolare nel quesito del primo motivo, parla di "non ingente" diminuzione dei servizi forniti in appalto, utilizzando un'espressione (non ingente), che è del tutto simile a quella utilizzata dalla Corte (modesta).

Pertanto, l'assunto di fondo posto a base dei due motivi e cioè che la Corte non abbia rispettato i limiti del suo compito di controllo, ma li abbia travalicati ingerendosi nelle scelte imprenditoriali, è privo di fondamento, perché la Corte si è limitata a constatare che la motivazione della società ricorrente a giustificazione del licenziamento non corrispondeva alla realtà dei fatti.  


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