Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IL LAVORATORE INFORTUNATO NON HA L'ONERE DI INDICARE LE MISURE CHE L'AZIENDA AVREBBE DOVUTO ADOTTARE - Per evitare l'incidente (Cassazione Sezione Lavoro n. 28205 del 22 dicembre 2011, Pres. De Renzis, Rel. Di Cerbo).

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Non può essere posto a carico del lavoratore infortunato (in una situazione nella quale sono pacifiche l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione) l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l'evento infortunistico.


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