Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NON OCCORRE UNA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA E ANALITICA DEI RIMBORSI CHILOMETRICI - Ai fini della esclusione dall'imponibile contributivo (Cassazione Sezione lavoro n. 2419 del 20 febbraio 2012, Presidente Miani Canevari, Rel. Mancini).

L'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborso spese, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto al rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI. Non occorre, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.


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