Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

I PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLO STATO ITALIANO PER ERRORE DEL GIUDICE SI APPLICANO SOLTANTO IN CASO DI VIOLAZIONE MANIFESTA DEL DIRITTO DELL'UNIONE - Non della legge italiana (Cassazione Sezione Terza Civile n. 2560 del 22 febbraio 2012, Presidente Amatucci, Rel. Amendola).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 24 novembre 2011 (causa C-379/10), riferita alle sentenze della Suprema Corte italiana n. 7272/2008 e n. 15227/2007, ha affermato che la Repubblica italiana, "escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88", è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione. Tale principio non si applica in caso di giudizio di responsabilità promosso nei confronti di un magistrato italiano, in base alla legge n. 117 del 1988 per colpa grave nell'applicazione della legge italiana. Ciò perché la decisione della Corte lussemburghese propriamente riguarda la responsabilità dello Stato italiano per violazioni manifeste, da parte dell'organo giurisdizionale di ultimo grado, del diritto dell'Unione.


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