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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LIMITI AL RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA - Per vizio di motivazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 1847 dell'8 febbraio 2012, Presidente Lamorgese, Rel. Tria).
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In materia di prova vanno confermati i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte:
a) spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 17 giugno 2011, n. 13367);
b) ove la motivazione assunta al riguardo sia adeguata alla effettuata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice del merito e sia priva di vizi logici e giuridici, essa è insindacabile in sede di legittimità (Cass. SU 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. 5 ottobre 2006 n. 21412);
c) inoltre, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio e/o la svalutazione dei suo valore probatorio si traducono in un vizio di motivazione della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quando il vizio emerga dal ragionamento posto alla base della decisione (che risulti incompleto о illogico о contraddittorio) ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra la mancata ammissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa (arg. ex Cass. 22 luglio 2004, n. 13730);
d) infatti, il vizio di motivazione per omessa ammissione о considerazione della prova testimoniale о di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 17 maggio 2007, n. 11457; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4369; Cass. 7 marzo 2011, n. 5377).
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