Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE CRITICHE RIVOLTE A UNA SENTENZA CON DICHIARAZIONI ALLA STAMPA NON RIENTRANO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - Esse sono lecite se espresse in termini non lesivi della dignità del magistrato (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 2567 del 22 febbraio 2012, Presidente Vittoria, Rel. Petitti).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. T. con l'addebito di violazione degli artt. 5 (doveri di probità, dignità e de­coro), 20 (divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive) e 53 (rapporti con i Magistrati) del Codice Deontologico, in particolare, per avere, nei corso di un'intervista rilasciata a un quotidiano affermato che: " ... la condanna di S.  D. è un gravissimo atto di arroganza; ... la richiesta di condanna avanzata dal Procuratore Generale grida già da sola vendetta; ... questa sentenza dimostra una schizofrenia della giustizia; ...i giudici hanno ceduto, forse, alla tentazione di un recupero di giustizialismo; ... una sentenza di questo genere è frutto di una presunzione incredibile".». L'incolpato si è difeso sostenendo di avere correttamente esercitato il diritto di critica.

Con decisione dell'agosto 2007, il Consiglio di Latina ha dichiarato l'incolpato responsabile della violazione degli articoli 5, 20 e 53 del codice deontologico forense e ha applicato la sanzione dell'avvertimento.

L'Organo disciplinare, dato atto che non vi era contestazione sulla ri­costruzione del fatto storico la cui violazione era stata addebitata all'in­colpato, pur reputando che il diritto di difesa e la libertà critica ben pos­sano essere esercitati con vigore, ha affermato, tuttavia, che tale diritto tro­vava come limite invalicabile il rispetto dell'altrui personalità e del decoro e ha ritenuto che, con le affermazioni riportate dal quotidiano, il professionista avesse travalicato il limite indicato, ledendo la dignità e il prestigio dei componenti della Corte di Assise d'Appello di Genova. Con specifico rife­rimento alla contestata violazione dell'articolo 53 del codice deontologico, il Consiglio dell'Ordine ha affermato che le espressioni utilizzate dall'incolpato eccedevano i criteri di correttezza imposti dalla legge e dalla dignità della funzione difensiva.

Tale decisione è stata impugnata dal legale che ne ha chiesto la riforma assumendo la inesistenza, nel caso di specie, di qual­sivoglia illecito disciplinare. In particolare il ricorrente ha sostenuto che, una volta affermata la sussistenza del diritto di critica costituzionalmente tu­telato, doveva ritenersi che esso fosse rafforzato per il difensore in ragio­ne del magistero esercitato, esso pure costituzionalmente tutelato, nell'ambito di vicende di rilevanza pubblica. Il Consiglio Nazionale ha rigettato l'impugnazione. Avverso tale decisione il legale ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 20 del codice deontologico forense, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 2567 del 22 febbraio 2012, Presidente Vittoria, Rel. Petitti), ha rigettato il ricorso. Deve innanzitutto escludersi - ha affermato la Corte - che le espressioni pronunciate dall'incolpato nel corso di un'intervista rilasciata all'esito della lettura del dispositivo di una sentenza da parte della Corte di Assise d'Appello di Ge­nova possano costituire esercizio del diritto di difesa. Si tratta invero - ha osservato la Corte - di espressioni in alcun modo riferibili all'esercizio di tale diritto, in quanto non pronunciate nel corso del giudizio, ma all'esito dello stesso e non nell'esercizio del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole; non vi è quindi luogo a ricondurre tali espressioni, per la sede nella quale so­no state pronunciate, allo svolgimento della attività professionale dell'in­colpato e all'esercizio del diritto di difesa in favore del suo assistito. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso anche nella parte concernente il mancato riconoscimento della esimente derivante dall'e­sercizio del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari. Il Consiglio Nazionale Forense, invero - ha osservato la Cassazione - ha premesso che, seppure il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costi­tuisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'ordinamento processuale; e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzio­ne della difesa; ha quindi affermato che la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un ap­proccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

Fatta tale premessa ed esaminate le espressioni addebitate all'avvo­cato ricorrente, sia singolarmente e per il tenore delle parole utilizzate al­la luce anche della portata evocativa delle stesse, sia nel loro complesso - ha osservato la Corte - il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che le dette espressioni esorbitassero dal diritto di critica e fossero perciò lesive del prestigio e della di­gnità della Corte di Assise d'Appello di Genova; a riprova di tale valuta­zione, il Consiglio Nazionale Forense ha ricordato che la Corte di Cassazione penale ha confermato fa sentenza della Corte di Assise d'Appello alla qua­le si riferivano le espressioni dell'incolpato, rilevando come la detta sen­tenza abbia "dimostrato in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali sulla scorta delle argomentazioni pun­tuali pertinenti del consulente tecnico del Pm".

Vertendosi in materia di responsabilità disciplinare - ha rilevato la Corte - la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti o delle dichiarazioni, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni ri­servate all'organo disciplinare, insindacabili in sede di legittimità se sor­retti - come nella specie - da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici; si può solo aggiungere che, avendo l'avvocato incolpato pronunciato le richiamate espressioni solo sulla base del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Genova, appare difficilmente so­stenibile non solo che quelle espressioni fossero correlate all'esercizio del diritto di difesa, ma che le stesse potessero costituire anche una critica argomentata sul piano tecnico delle ragioni in base alle quali l'organo giudiziario era pervenuto ad una decisione sfavorevole al suo assistito, una tale critica potendosi ipotizzare solo una volta che la sentenza venga depositata e siano quindi conoscibili le motivazioni che hanno indotto il giudice ad adottare una determinata decisione.


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