Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IN CASO DI PRODUZIONE TARDIVA DI DOCUMENTI, IL SILENZIO DELLA CONTROPARTE COMPORTA ACCETTAZIONE DELL'AMMISSIONE - Nel processo del lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 2512 del 21 febbraio 2012, Presidente Roselli, Rel. Balestrieri).

Nel processo del lavoro, ove i documenti siano prodotti tardivamente in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ.. In tale ultima ipotesi, il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato al giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie - comporta l'accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it