Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LE ACCUSE RIVOLTE A UN SUPERIORE DA UN SINDACALISTA POSSONO ESSERE RITENUTE GIUSTIFICATE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA - Anche se aspre e graffianti (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 7633 del 27 febbraio 2012, Presidente Grassi, Est. Bruno).

Gianantonio C. e Paolo M., dipendenti di una Questura, sindacalisti, sottoposti a un procedimento disciplinare, hanno inviato al Questore, al Procuratore della Repubblica e al Ministero dell'Interno un documento contenente valutazioni negative sul comportamento tenuto da un loro superiore, Commissario Capo, che aveva disposto un'ispezione sui computer dell'ufficio, accusandolo, tra l'altro di "spionaggio". Il commissario ha proposto querela per diffamazione. Il Giudice di pace di Belluno ha ritenuto i querelati responsabili del reato di diffamazione, condannandoli a una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Belluno. I due sindacalisti hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del  Tribunale per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione V Penale n. 7633 del 27 febbraio 2012, Pres. Grassi, Est. Bruno) ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica. Il Tribunale, ha osservato la Corte, avrebbe dovuto valutare le espressioni offensive, nel particolare contesto di riferimento; ove così avesse fatto, non avrebbe potuto fare a meno di considerare che le espressioni in esame, ancorché aspre e graffianti - specie con riferimento al rilievo sarcastico delle sorprendenti doti investigative che il dirigente avrebbe usato nel disporre l'ispezione del computer e che, forse, avrebbero meritato ben altra applicazione, in ambiti più appropriati - erano comunque inserite in uno scritto/denuncia che intendeva stigmatizzare l'asserito disservizio organizzativo dell'ufficio, nell'ambito ed in ragione del mandato sindacale degli imputati, in quanto rappresentanti di un'organizzazione di categoria e, dunque, in funzione delle finalità istituzionali sottese a quell'incarico; inoltre la polemica lasciava chiaramente intendere che il comportamento del dirigente, attuato mediante forme di spionaggio attraverso il controllo del computer in sua dotazione, potesse essere ingenerato da finalità persecutorie o punitive in ragione dell'attività sindacale degli imputati, accusa che, giustificata o meno che fosse, rientrava certamente nei limiti dell'attività di rappresentanza sindacale, che tra i suoi compiti, annovera certamente anche quello della denuncia di situazioni, fatti o condotte ritenuti non in linea con i doveri istituzionali ovvero posti in essere in ottica antisindacale o persecutoria.

Le espressioni oggettivamente offensive, contenute nello scritto - ha concluso la Corte - erano tutte funzionali all'iniziativa sindacale e in sintonia con i pertinenti moduli espressivi e non debordavano, dunque, dai limiti all'esercizio del relativo diritto per risolversi in attacchi gratuiti ad personam.


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