Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL COLLOCAMENTO IN CIGS E' ILLEGITTIMO SE LA COMUNICAZIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA RISULTA ASSOLUTAMENTE GENERICA IN ORDINE AI CRITERI DI SCELTA - L'irregolarità non è sanata dal confronto con le organizzazioni sindacali (Cassazione Sezione Lavoro n. 4807 del 26 marzo 2012, Pres. Stile, Rel. Napoletano).

Il collocamento in cigs di un lavoratore deve ritenersi illegittimo ove la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale sia assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere. Tale vaghezza viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare.


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