Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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CHI SVOLGE UN RUOLO POLITICO NON PUO' ESIMERSI DALL'ACCETTARE LA VERIFICA PUBBLICA DEI SUOI COMPORTAMENTI - Utilità sociale della discussione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4545 del 22 marzo 2012, Pres. Trifone, Rel. Carleo).

Posto che qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

Consegue che non é giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del   diritto   all'onore   ed   alla   reputazione   sul   diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza.

In particolare il diritto di critica politica può essere esercitato anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo politici di professione, ricoprano una carica nell'interesse della collettività, esercitando nello svolgimento di un pubblico servizio un potere ed un ruolo, nella cui valutazione si ingeriscano i rappresentanti politici. Ed è appena il caso di considerare che, in tal caso, poiché coloro che si assumono la responsabilità di gestire un ruolo preminente all' interno di una società di rilevante interesse pubblico, non possono esimersi dall' accettare altresì la verifica pubblica dei propri comportamenti, ne deriva che, come ha già statuito questa Corte, l'interesse della comunità alla conoscenza dei fatti, al fine di una più accurata valutazione dei comportamenti dei soggetti che gestiscono la funzione di interesse collettivo, ben può giustificare un più ampio margine di tolleranza, a fronte dell' esercizio del diritto di critica, in considerazione dell'utilità sociale della discussione in materia. Con la conseguenza che il diritto di critica nei confronti dei soggetti predetti può essere esercitato in termini anche più incisivi rispetto ad un normale cittadino che non svolge attività di rilievo per la collettività, purché non si ricorra comunque ad attacchi personali o ad espressioni inutilmente volgari o umilianti.


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