Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA NULLITA' DELLA TESTIMONIANZA RESA DA PERSONA INCAPACE DEVE ESSERE ECCEPITA SUBITO DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - In base all'art. 157 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4263 del 16 marzo 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Nobile).

In base all'art. 246 cod. proc. civ. non possono essere sentite come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell' art. 157, secondo comma, c.p.c. (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, prevista a norma dell'art. 246 c.p.c. possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza  comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione. (v. Cass. 3-4-2007 n. 8358). Non può quindi ritenersi sufficiente la semplice proposizione della eccezione preventiva di incapacità a testimoniare del  teste, poi escusso.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it