Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

NELLE CAUSE DI DIVORZIO IL GIUDICE PUO' AVVALERSI DELLA POLIZIA TRIBUTARIA PER INDAGINI PATRIMONIALI - Per integrare le risultanze istruttorie (Cassazione Sezione Prima Civile n. 4551 del 22 marzo 2012, Pres. Carnevale, Rel. Bisogni).

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere  della  prova; l'esercizio di tal potere discrezionale non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche né può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza o la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it