Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUO' ESSERE PROVATA ANCHE MEDIANTE PRESUNZIONI - Come ragionevolmente possibile (Cassazione Sezione Lavoro n. 5084 del 29 marzo 2012, Pres. Ianniello, Rel. Tricomi).

L'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione può essere provata in via presuntiva; ad esempio può desumersi dalla risposta del debitore, ove dalla stessa si possa inequivocamente desumere la esistenza dello scritto e l'aderenza del contenuto del medesimo alle prescrizioni formali dell'art. 2943 cod. civ. (Cass. n. 17018 del 2008).

In ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione  sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.


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