Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

DOPO L'APERTURA DELLA DISCUSSIONE IL COLLEGIO DELLA CORTE D'APPELLO NON PUO' ESSERE MODIFICATO SINO ALLA DECISIONE - Immodificabilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 6857 del 7 maggio 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Tria).

I collegi delle Corti di appello, dovendo procedere alla trattazione della causa in composizione collegiale anche in fase istruttoria, sono soggetti al principio dell'immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria. Ai sensi degli artt. 2476, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicché solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando invece una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione. In particolare, il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 276 cod. proc. civ., secondo il quale alla decisione della causa possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione, non si estende alle udienze svolte in precedenza, di mero rinvio o, nel giudizio di appello, di decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Ne risulta, in sintesi, che il principio di immodificabilità del collegio della Corte d'Appello giudicante trova attuazione, nel rito del lavoro, solo dal momento dell'inizio della discussione, va valutato solo in rapporto alla decisione che segue la discussione stessa e ove risulti che non sia stato rispettato determina la nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ..


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