Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA FALSA ATTESTAZIONE DI PRESENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO NON INTEGRA IL DELITTO DI FALSO IDEOLOGICO - Si tratta di truffa aggravata (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 19299 del 21 maggio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Demarchi Albengo).

Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura in atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica o di volontà riferibili alla P.A.. La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.


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