|
Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
|
LA FALSA ATTESTAZIONE DI PRESENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO NON INTEGRA IL DELITTO DI FALSO IDEOLOGICO - Si tratta di truffa aggravata (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 19299 del 21 maggio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Demarchi Albengo).
|
Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura in atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica o di volontà riferibili alla P.A.. La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|