Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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AI PROFESSORI UNIVERSITARI SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE DAL REGIO DECRETO N. 1592 DEL 1933 - Non è stato abrogato (Cassazione Sezione Lavoro n. 8304 del 25 maggio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Morcavallo).

Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, prevede una specifica regolamentazione dei doveri e della disciplina di professori delle università (art. 87 e seguenti). Il decreto non risulta espressamente abrogato da successive normative, intese a disciplinare in maniera organica il rapporto di impiego del personale delle università, né si configura abrogazione tacita per incompatibilità al personale docente universitario delle sanzioni "previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592"; e il rinvio normativo è da ritenersi esteso, per ragioni sistematiche, anche alle previsioni dell'art. 89. Le norme sulle sanzioni disciplinari, peraltro, devono ritenersi integrate da quelle previste dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, per cui le sanzioni a carico dei docenti universitari sono inflitte dal Rettore su conforme parere di una Corte di disciplina. Rileva il disposto degli artt. 87 e 89 del predetto r.d. Per l'art. 87, ai professori possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: n. 1, la censura; n. 2, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; n. 3, la revocazione; n. 4, la destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni. Per l'art. 89, le punizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87 si applicano secondo i casi e le circostanze per le seguenti mancanze; grave insubordinazione; abituale mancanza ai doveri d'ufficio; abituale irregolarità di condotta; atti, in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore. La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esso connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella medesima punizione non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore di istituto, preside di facoltà o scuola. La ricognizione normativa consente di configurare la sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari, per dieci anni solari, in caso di applicazione della sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio. La durata della sanzione accessoria è dunque predeterminata e consegue alla semplice applicazione della sanzione principale, a prescindere dalla effettiva durata di questa secondo la specifica determinazione adottata dall'organismo disciplinare. Il meccanismo non può dirsi atipico, nell'ambito delle sanzioni accessorie temporanee, là dove la durata può essere fissata in modo particolare dalla legge e, in mancanza di tale previsione, può avere una durata uguale a quella della sanzione principale inflitta. La diversità e la modulazione delle sanzioni accessorie rispondono, infatti, al carattere essenzialmente preventivo, anziché meramente retributivo, delle medesime, la cui funzione è quella di evitare la possibilità che la grave condotta - sanzionata in via principale - possa reiterarsi con ulteriore pregiudizio per il bene tutelato; e ciò spiega, altresì, che alla predeterminazione della durata possa accompagnarsi la obbligatorietà della sanzione accessoria, quale effetto automatico che accede alla sanzione a prescindere da ogni potere discrezionale in ordine alla necessità, o meno, della ulteriore inflizione.


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