Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEVE ESSERE SUCCINTA - In base all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8053 del 22 maggio 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio).

Nella recente riforma del codice di procedura civile, tra gli articoli "novellati" vi è l'art. 118 Disp. Att. c.p.c. che ora così dispone: "La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi".


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