Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

PER L'AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITORE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO NON E' NECESSARIO INSTAURARE UN NUOVO GIUDIZIO - In base all'art. 101 L.F. (Cassazione Sezione Lavoro n. 7473 del 15 maggio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Napoletano).

L'art. 101, comma terzo, legge fall. (previgente testo) configura due possibili forme di accertamento e dichiarazione tardiva del credito delle quali la prima, che si conclude con un provvedimento -decreto- di ammissione al passivo assunto dal giudice delegato, presuppone la ricorrenza della duplice condizione della non contestazione da parte del curatore all'ammissione del credito e l'accertamento da parte del giudice della fondatezza dello stesso, la seconda, la quale si conclude con sentenza del Tribunale fallimentare, presuppone che l'ammissione del credito, di cui si chiede l'insinuazione tardiva, sia contestata dal curatore e che, a seguito di tale contestazione, il giudice abbia provveduto alla istruzione della causa a norma degli artt.  175 segg. cod. proc. civ..

Il procedimento di verificazione, quindi, in ragione delle contestazioni del curatore, si trasforma automaticamente (art. 101, comma terzo, seconda parte, della legge fallimentare), in un procedimento ordinario di cognizione (Cass.  5 gennaio 2000 n. 55).

Pertanto ai fini di detta automatica trasformazione non occorre un nuovo atto introduttivo in quanto è l'originario procedimento di verificazione che, apertosi a seguito del ricorso al giudice delegato di cui al primo comma dell'art. 101 della legge fallimentare ( ex R.D. 16 marzo 1942 n. 267 applicabile ratione temporis), prosegue con i caratteri del normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma dell'art. 175 e seguenti cod. proc. civ.. Il penultimo comma del citato art. 101 della legge fallimentare, difatti, dispone che in caso di contestazione da parte del curatore il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti cod. proc. civ.. Né può fondatamente assumersi che la fase contenziosa, che sia apre a seguito della contestazione del curatore, costituisca un procedimento nuovo e diverso da quello apertosi con il ricorso ex art. 101 primo comma della legge fallimentare tanto è vero che, secondo giurisprudenza della Suporema  Corte, la richiesta di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, al pari dell'ordinaria domanda di ammissione al passivo stesso, esige la specificazione del titolo da cui il credito si assuma derivare, sicché, nel giudizio di cognizione, che insorga per effetto della contestazione di tale credito, deve ritenersi preclusa all'istante la possibilità di far valere titoli diversi (Cass. 14 novembre 1989 n. 4844).

Il contraddittorio, anche per l'eventuale fase contenziosa, si forma a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del giudice delegato. E' corretta, pertanto, la sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante, stante la specialità del procedimento di verificazione di cui al citato art. 101 della legge fallimentare, la notifica al curatore, ai fini della fase contenziosa apertasi a seguito della contestazione del credito da parte dello stesso curatore, di una citazione integrativa della dichiarazione tardiva di credito conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 163 n. 7 e 164 primo comma cod. proc. civ..


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