Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL DIRIGENTE PUBBLICO ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - In base all'art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 9651 del 13 giugno 2012, Pres. Roselli, Rel. Arienzo).

Il dirigente pubblico illegittimamente licenziato ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Va confermato in materia l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2333 del 2007 che ha rilevato come le conseguenze della illegittimità del recesso di dirigente pubblico siano di carattere reintegratorio. E ciò in considerazione di quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 165/2001 che, dopo avere, al comma 1 affermato che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1 che comprendono anche i dirigenti, prevede, al comma 2°, che la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Al riguardo è stato ritenuto che, poiché il rapporto fondamentale stabile dei dipendenti pubblici con attitudine dirigenziale è assimilato dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 21, a quello della categoria impiegatizia e poiché la legge 15 luglio 1966 n. 604 art. 10 si riferisce ai dirigenti privati, la legge n. 300/70 non si applichi con i limiti categoriali di cui alla legge 604/66 ma che l'estensione operata dall'art. 51 comma 2 cit. si applichi anche al rapporto fondamentale di lavoro dei dirigenti pubblici.


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