Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE IRREGOLARITA' NELLA ASSUNZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE NON SONO RILEVABILI DI UFFICIO - Devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata (Cassazione Sezione Lavoro n. 8845 del 1 giugno 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Balestrieri).

E' inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 244 e seguenti c.p.c. sul rilievo che la Corte d'Appello non abbia formulato ai testimoni tutte le domande inerenti i capitoli di prova ammessi. Deve infatti considerarsi che le formalità relative alla deduzione ed all'assunzione di prove testimoniali sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì nell'esclusivo interesse delle parti; pertanto eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tali formalità non hanno carattere assoluto ma relativo e non sono dunque rilevabili d'ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza, ove la parte stessa non le abbia denunciate con la prima difesa successiva al loro verificarsi, cosicché non possono neppure essere dedotte come motivo di impugnazione. Ne consegue altresì che ove sia dedotta con il ricorso per cassazione la nullità della assunzione della prova testimoniale per violazione dell'art. 244 c.p.c., il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve integrare la critica alla sentenza con l'indicazione dell'atto processuale con il quale fece opposizione all'assunzione della prova o ne dedusse tempestivamente la nullità.


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