Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA PERCEPITA IN VIRTU' DI UNA SENTENZA SUCCESSIVAMENTE RIFORMATA DEVE ESSERE ESPRESSA - Fermo restando che per l'esigibilità è necessario il passaggio in giudicato (Cassazione Sezione Terza Civile n. 9287 dell'8 giugno 2012, Pres. Uccella, Rel. Amendola).

Nel caso di riforma in appello di una sentenza di primo grado recante la condanna al pagamento di somme, secondo un orientamento giurisprudenziale, minoritario, ma niente affatto isolato (Cass. N. 9329/2007 ed altre), deve ritenersi implicita la condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata.

A tale indirizzo se ne contrappone tuttavia un altre che, pur ammettendo l'azionabilità nella fase di gravame delle pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, ne afferma l'utilità proprio in vista della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, specularmente escludendo la sufficienza, ai medesimi fini, della mera sentenza di riforma. In proposito, fermo che la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato, si è avuto cura di precisare che, ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto, la parte porrà o impugnare l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi, stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia (Cass. Civ. 8 luglio 2010, n. 16152 ed altre).

Del resto anche laddove - in presenza ai una sentenza di appello che, dopo avere specificamente dato atto: a)della proposizione di domanda per la restituzione della somma versata in esecuzione di una pronuncia di prime cure provvisoriamente esecutiva; b) dell' avvenuto pagamento della somma; c) della mancanza di contestazioni sul punto, aveva tuttavia omesso la condanna alle restituzioni nel dispositivo - si è qualificata l'omessa, esplicita statuizione al riguardo mero errore materiale, emendabile con il rimedio della correzione, piuttosto che vizio censurabile con ricorso per Cassazione; con ciò stesso si è implicitamente ma inequivocabilmente riaffermata la necessità di una statuizione di condanna per potere procedere al recupero coattivo di quanto versato in esecuzione della sentenza  riformata.

Tra i due esposti orientamenti, deve confermarsi il secondo, peraltro maggioritario nella giurisprudenza di legittimità. Supporta tale convincimento la considerazione che il ricorso all'istituto della condanna implicita, certamente ispirato a encomiabili esigenze di speditezza e semplificazione, mal si confronta, sul piano letterale e sistematico, con il disposto del primo comma dell'art. 474 cod. proc. civ., che, con formula di icastico nitore, recita: l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo,  liquido ed esigibile.

Peraltro, ogni diversa ricostruzione del sistema o lo renderebbe profondamente asimmetrico, assoggettando a regimi diversi le restituzioni conseguenti, rispettivamente, alla riforma in appello della sentenza di primo grado, ovvero alla cassazione di quella impugnata innanzi al giudice di legittimità; oppure, interpretando l'indicazione normativa racchiusa nell'art. 389 cod. proc. civ. come volta a disciplinare una strategia processuale puramente ottativa, presenterebbe margini di estrema opinabilità. Infine, e conclusivamente su questo punto, la possibilità di utilizzare in chiave di condanna implicita la riforma della sentenza di primo grado, conseguita  in appello,   rischia,   sul piano pratico, di creare più problemi di quanti non sia in grado di risolverne nella misura in cui abilita la parte a estrapolare un titolo esecutivo da una pronuncia che non lo contiene espressamente, titolo che, soprattutto nei dettagli, darebbe facilmente luogo a ogni sorta di contestazioni.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it