Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE DI CREDITI FISCALI CONTRASTA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA - Come interpretata dalla Corte europea (Corte Cassazione Sezione Tributaria Civile n. 8110 del 23 maggio 2012, Pres. Pivetti, Rel. Valitutti).

In tema di condono fiscale le misure clemenziali che comportano una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C- 132/06. Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con gli artt. 8 e 9 della L. n. 289/02, una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. Ebbene deve ritenersi che detta pronuncia abbia una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all'accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell'imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, al cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Ne discende che va disapplicato, per contrasto con il menzionato diritto comunitario cogente, sebbene con riferimento alla sola IVA, l'art. 9 bis della L. n. 289/02 che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale. Né può dubitarsi del fatto che la disapplicazione del diritto nazionale configgente con le norme del diritto comunitario cogente debba essere operata, pure d'ufficio, anche nel giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nell'art. 10 del Trattato CE, che comporta l'obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o - nella specie - il carattere chiuso del giudizio di cassazione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it