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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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IL PREMIO DI FEDELTÀ DEVE ESSERE ASSOGGETTATO ALL'IRPEF - Perché non ha natura di erogazione eccezionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 13173 del 26 novembre 1999, Pres. Greco, Rel. Vitrone).
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Le somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti a titolo di “premio di fedeltà” in occasione del compimento di un determinato numero di anni di servizio (nel caso, 25) devono essere assoggettate alla ritenuta per Irpef. Secondo il testo originario dell'art. 48, n. 1, T.U.II.DD., le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti, sottratte all'imposizione diretta, sono quelle che trovano la loro giustificazione in eventi o ragioni del tutto particolari od occasionali e che non costituiscano una sicura ricorrenza per tutti i dipendenti, i quali non possono vantare alcuna aspettativa al riguardo. Premesso infatti che la formulazione letterale della disposizione in esame induce a ritenere che i requisiti dell'eccezionalità e della non ricorrenza debbano riferirsi all'erogazione fatta dal datore di lavoro e non alla liberalità ricevuta dal lavoratore va considerato che l'eccezionalità dell'erogazione non può essere commisurata al rilievo che di essa goda un'esigua minoranza di dipendenti per non esser frequente il raggiungimento di venticinque anni di servizio ininterrotto, perché eccezionale non è ciò che è insolito o infrequente, ma ciò che si collega ad una motivazione del tutto particolare e occasionale rispetto a quanto possa rientrare nelle legittime aspettative del prestatore di lavoro, e tale non può ritenersi un'erogazione che, seppur di carattere liberale, ha finito con l'assumere, per la sua generalità, la natura di retribuzione dovuta in forza degli usi aziendali. Parimenti, il requisito della non ricorrenza non coincide con la connotazione della infrequenza, che caratterizzerebbe una liberalità che quasi in nessun caso può essere goduta per due volte dal singolo lavoratore, poiché tale requisito dev'essere letto in connessione con l'espressione immediatamente successiva, secondo cui la ricorrenza deve sussistere a favore della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti, sicché è "non ricorrente" non già l'erogazione liberale che il singolo lavoratore non ottiene ripetutamente, bensì quella che non costi¬tuisce una sicura aspettativa per la generalità dei prestatori di lavoro. E, poiché il premio di fedeltà spetta ad ogni categoria di personale al compimento del venticinquesimo anno di anzianità di servizio, ben può ravvisarsi la ricorrenza di tale erogazione, della cui natura liberale può fondatamente dubitarsi, se si considera che essa è volta a dissuadere i lavoratori dal risolvere il rapporto di lavoro prima del decorso di un congruo periodo di tempo e dall'utilizzare la professionalità da essi acquisita alle dipendenze di imprese concorrenti.
Tale interpretazione trova del resto un ulteriore elemento di riscontro nel nuovo testo dell'art. 48 del T.U.II.DD., così come novellato dall'art. 3 del D. Lvo 2 settembre 1997, n. 314, secondo il quale (lett. b) non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente solo le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di pendenti non superiori nel periodo di imposta a £. 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell'usura o a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive. La formulazione del nuovo testo normativo conforta l'interpretazione data al testo precedente, in quanto ricollega con assoluta chiarezza l'eccezionalità dell'erogazione liberale sottratta ad imposizione tributaria da un lato alla sua occasionalità e alla relativa modestia del suo importo e, dall'altro, a particolari esigenze del singolo prestatore di lavoro chiamato a beneficiarne, cosicché vanno sottoposte a tassazione come reddito da lavoro dipendente non solo le somme che il datore di lavoro corrisponde in adempimento di obbligazioni contrattualmente assunte, ma anche tutte quelle che egli versa per ragioni che comunque trovino giustificazione nelle prestazioni lavorative ricevute, con esclusione delle sole somme erogate per ragioni di carattere personale, riferibili sia al lavoratore sia al datore di lavoro.
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